Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutti i rapporti di fornitura tra la Antonio Carraro S.p.A., con sede legale in Campodarsego (PD), via Caltana n. 24, C.F. 00186830287, P.IVA 00186830287 (di seguito “CARRARO”) e qualsiasi persona fisica o giuridica avente sede legale o domicilio in Italia od all’estero e che agisce nell’esercizio della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale (di seguito il “Fornitore”), e regolano la produzione e/o la fornitura delle merci ivi indicate (di seguito i “Prodotti”). Condizioni difformi da quelle qui contenute saranno efficaci solo in forza di accettazione scritta. Le presenti Condizioni non determinano in alcun modo vincolo di esclusiva a favore del Fornitore né costituiscono alcun obbligo per CARRARO in relazione a volumi d’acquisto periodici e a cadenze temporali dei Prodotti da fornire, salvo per quanto concerne i singoli ordinativi che verranno effettuati a totale ed insindacabile discrezione di CARRARO.
1. PRODUZIONE E FORNITURA
1.1 Il Fornitore produrrà i Prodotti in conformità ai dati, disegni e alle specifiche tecniche fornite da CARRARO, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, o comunque concordate tra le Parti (di seguito congiuntamente le “
Specifiche Tecniche”).
1.2 La funzionalità dei Prodotti è definita dagli standard qualitativi previsti dalle Specifiche Tecniche; in mancanza di specifica indicazione da parte di CARRARO, il Fornitore deve attenersi agli standard UNI ISO relativi a ciascun Prodotto ovvero a quelli definiti di comune accordo tra le Parti.
1.3 Su richiesta di CARRARO, il Fornitore si impegna a fornire a CARRARO i campioni dei Prodotti secondo i termini e le condizioni concordate dalle Parti e/o previsti nelle Specifiche Tecniche. La produzione in serie dei Prodotti da parte del Fornitore non potrà essere iniziata senza la formale accettazione dei campioni da parte di CARRARO.
1.4 In caso di acquisto di Prodotti a catalogo del Fornitore, quest’ultimo fornirà esattamente i Prodotti ordinati da CARRARO nei termini e con le modalità ivi stabilite.
2. ATTREZZATURE2.1 Le Attrezzature necessarie per la produzione dei Prodotti (calibri, stampi, attrezzature specifiche, ecc. ) che CARRARO mette a disposizione del Fornitore, ovvero acquistate e/o prodotte dal Fornitore con rimborso completo dei costi da parte di CARRARO, rimangono di proprietà esclusiva di CARRARO che le concederà in utilizzo al Fornitore a titolo di comodato gratuito. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione e/o danneggiamento. Il Fornitore assume inoltre in proprio i rischi connessi all’utilizzo di dette Attrezzature esonerando sin d’ora CARRARO da qualsiasi responsabilità, derivante dall’utilizzo delle stesse, per danni a persone o a cose. In relazione a tali Attrezzature il Fornitore dovrà:
a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà di CARRARO;
b) stipulare un’apposita polizza assicurativa per furto, incendio e altri rischi, nonché per danni che il loro uso possa causare a persone o cose;
c) custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla loro manutenzione ordinaria;
d) segnalare a CARRARO le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti, con la necessaria tempestività. Resta inteso che ogni decisione in merito all’effettuazione dell’intervento spetta a CARRARO. In ogni caso, qualora nel corso della vita utile dell’Attrezzatura così come definita per iscritto tra le Parti, l’intervento di CARRARO si renda necessario per cause imputabili al Fornitore, ogni spesa e costo sarà a carico del Fornitore;
e) consentire agli incaricati di CARRARO di controllare durante il normale orario di lavoro le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d’uso;
È fatto divieto espresso al Fornitore di:
a) trasferirle fuori dai propri stabilimenti, senza una previa autorizzazione di CARRARO;
b) cederle a terzi a qualsiasi titolo e costituire su di esse garanzie, oneri o vincoli di qualsiasi tipo;
c) utilizzarle, produrle e/o cederle a terzi permettendo che vengano utilizzate per l’esecuzione di ordini non provenienti da CARRARO, anche dopo la cessazione della fornitura stessa;
d) produrre e commercializzare particolari disegnati o prodotti sulla base di esse.
2.2 Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano, ove compatibili, anche in relazione ai semilavorati ed altri materiali di proprietà CARRARO messi a disposizione del Fornitore in relazione all’esecuzione di ordinativi effettuati sulla base delle presenti Condizioni Generali.
3. MODIFICA DEI PRODOTTI3.1 Nessuna modifica ai Prodotti forniti ai sensi del punto 1.1 potrà essere effettuata autonomamente dal Fornitore senza l’autorizzazione per iscritto da parte di CARRARO. Il Fornitore dovrà chiedere per iscritto a CARRARO l’autorizzazione a modificare i Prodotti, accompagnando la richiesta con la certificazione delle prove eseguite.
3.2 In caso di acquisto di Prodotti a catalogo del Fornitore, le modifiche ai Prodotti potranno essere effettuate, previa comunicazione per iscritto a CARRARO, accompagnata dalla certificazione delle prove eseguite.
3.3 Le modifiche apportate devono comunque garantire il mantenimento e/o il miglioramento delle caratteristiche del Prodotto. Nel caso in cui tali modifiche comportassero delle variazioni di costo, le Parti concorderanno per iscritto una revisione dei prezzi sulla base di tali variazioni, salvo il diritto di CARRARO di revocare gli Ordini già effettuati.
4. qualità’ DEI PRODOTTI4.1 Alla consegna CARRARO provvederà ad eseguire soltanto un controllo di identità (descrizione articolo, codice articolo) dei Prodotti, sulla scorta della bolla d’accompagnamento, ed un controllo atto a stabilire quantità, marcatura del Prodotto ed eventuali danni evidenti verificatisi durante il trasporto. Ogni eventuale difetto o vizio in tal senso dei Prodotti dovrà essere notificato da CARRARO al Fornitore entro 20 giorni lavorativi dal “Timbro di entrata merci in CARRARO”, salvo in ogni caso quanto stabilito al successivo paragrafo “Garanzia dei prodotti”.
4.2 Il Fornitore dovrà conservare la documentazione relativa alle fasi di produzione ed al sistema di qualità della produzione adottato per almeno 10 anni. Il Fornitore si impegna a fornire la relativa documentazione su semplice richiesta di CARRARO.
4.3 CARRARO ha diritto di procedere ad ispezioni, anche per mezzo di tecnici di propria fiducia, presso lo stabilimento produttivo del Fornitore, al fine di verificare i sistemi di produzione e il sistema di qualità presenti. CARRARO comunicherà al Fornitore l’effettuazione di queste ispezioni con un preavviso di 3 giorni.
5. GARANZIA DEI PRODOTTI5.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono:
in perfetto stato qualitativo;
in conformità alle Specifiche Tecniche fornite da CARRARO;
in conformità ai campioni sottoposti all’esame di CARRARO ed accettati da quest’ultimo
esenti da vizi di fabbricazione e idonei all’uso;
fabbricati e forniti nel rispetto delle disposizioni legali vigenti nella Repubblica Italiana.
5.2 Il Fornitore garantisce i Prodotti per una durata di 24 mesi a far data dalla loro consegna al consumatore finale da parte di CARRARO, così come attestata dal “Certificato di Consegna” in uso presso CARRARO, e comunque non oltre 48 mesi dall’entrata dei Prodotti nei magazzini di CARRARO come attestato dal timbro entrata merci in CARRARO.
5.3 Nel caso in cui il Fornitore rilevasse dei vizi o difetti di conformità e/o qualità dei Prodotti successivamente alla consegna a CARRARO e prima della consegna dei veicoli CARRARO ai propri clienti o agli utilizzatori finali, il Fornitore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione a CARRARO e di avanzare adeguate e ragionevoli proposte su come evitare che tali vizi si verifichino nuovamente in futuro nonché di procedere con azioni correttive volte a risolvere il problema ed evitare che si verifichi nuovamente in futuro. In tal caso, come nel caso in cui fosse CARRARO a rilevare tali vizi, CARRARO avvertirà il Fornitore in un termine ragionevole e restituirà i Prodotti viziati al Fornitore, senza necessità di autorizzazione al reso ed a spese e a rischio di quest’ultimo, il quale provvederà a ripararli o sostituirli a sue spese, nei termini e alle condizioni concordati con CARRARO.
5.4 In alternativa a quanto indicato al punto precedente, su richiesta di CARRARO, il Fornitore si impegna ad eseguire, a proprie spese, interventi diretti alla selezione e alla sostituzione di tutti i componenti difettosi entro il termine richiesto da Carraro e/o concordato tra le Parti. Tale intervento deve essere effettuato dal Fornitore presso le linee di montaggio di CARRARO. CARRARO potrà mettere a disposizione un proprio operatore che provvederà allo smontaggio ed al rimontaggio del veicolo, intervenendo in tutte le componenti del veicolo medesimo che non siano di produzione del Fornitore.
È fatto salvo il diritto di CARRARO al risarcimento degli eventuali danni, liquidati a titolo di penale sulla base dei seguenti parametri:
per blocco linee produttive o posticipo/variazione della produzione giornaliera programmata, € 1.000,00 per ogni trattore non prodotto o non montato in base al normale piano di produzione quotidiana;
per azioni atte ad evitare il blocco stesso, la somma verrà valutata di volta in volta sulla base delle lavorazioni suppletive eseguite e documentate.
5.5 In casi di urgenza in cui non è possibile procedere così come indicato nei punti precedenti, CARRARO ha la facoltà di procedere personalmente all’eliminazione dei vizi
, ovvero di darne incarico a terzi. I relativi costi saranno a carico del Fornitore sulla base di una tariffa oraria maggiorata del 150%, a titolo di penale.
5.6 Nei limiti temporali della garanzia di cui al paragrafo 5.2, nel caso in cui fossero rilevati dei vizi dopo la consegna dei veicoli da parte di CARRARO ai propri clienti o dopo la consegna dei veicoli agli utilizzatori finali, CARRARO ha il diritto di esigere dal Fornitore il rimborso di tutte le spese (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i costi del pezzo di ricambio, i costi di smontaggio e montaggio, le ore di lavoro, le spese di trasporto e trasferta di operatori CARRARO) che si rendessero necessarie per (i) l’eliminazione di tali vizi, applicando le maggiorazioni, a titolo di penale, previste nei punti precedenti o (ii) una fornitura sostitutiva, salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni che dovessero verificarsi ai sensi del successivo paragrafo “Responsabilità da prodotto”.
5.7 Nel caso in cui, nell’arco del periodo di garanzia di cui al paragrafo 5.2, i Prodotti consegnati dal Fornitore manifestino una difettosità superiore all’1%, CARRARO avrà diritto di sospendere gli ordini in corso e/o revocare i Piani di Consegna già comunicati, finché non sia stato posto adeguato rimedio ai problemi evidenziati.
5.8 Deroghe a quanto previsto ai punti precedenti dovranno essere concordate e definite per iscritto attraverso una specifica procedura per il reso dei prodotti difettosi.
6. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO6.1 Il Fornitore si obbliga a garantire, manlevare e indennizzare CARRARO di ogni perdita, danno o costo a cose e/o persone derivanti dai Prodotti forniti a CARRARO.
6.2 A copertura delle richieste di risarcimento per danni (compresi i danni indiretti) dovuti a vizi o all’assenza delle caratteristiche distintive garantite dei Prodotti, il Fornitore ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile del fabbricante del prodotto con estensione di garanzia che preveda un massimale di copertura pari a € 1.000.000,00. Eventuali modifiche debbono essere immediatamente notificate a CARRARO.
7. RICAMBI7.1 Il Fornitore si impegna a fornire i ricambi dei Prodotti in esclusiva a CARRARO e a mantenere in efficienza le attrezzature di sua proprietà, fino a 10 anni dal termine della fabbricazione del Prodotto.
7.2 Il Fornitore si impegna a fornire a CARRARO, entro i termini concordati con Carraro, un listino dei codici a ricambio e strumentazioni, con i relativi prezzi.
8. PREZZI8.1 I prezzi indicati nell’ordine sono fissi. Sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo o di listino, fatto unicamente salvo quanto diversamente o specificatamente pattuito. Tali Prezzi si intendono al lordo dei costi di imballaggio e al netto di imposte, tasse, diritti doganali o altri oneri che possano gravare sui Prodotti.
8.2 CARRARO si riserva il diritto di non effettuare il pagamento delle lavorazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle concordate tra le Parti ed effettuate senza la previa autorizzazione di CARRARO.
9. PAGAMENTI9.1 CARRARO pagherà il Fornitore nel modo e alle scadenze pattuiti, subordinatamente al ricevimento di tutti i documenti indicati nell’Ordine, fatto salvo quanto stabilito ai p.ti seguenti
9.2 In caso di consegne anticipate di Prodotti, il termine di pagamento decorrerà dalla data di consegna concordata; in caso di ritardi nelle consegne, il termine di pagamento decorrerà dalla data di consegna effettiva del Prodotto.
9.3 In caso di materiale viziato o difettoso, non ripristinato in tempi adeguati o per il quale si attende un giudizio di merito da parte di il Fornitore, il Fornitore emetterà una nota d’accredito e il pagamento avverrà per l’ammontare al netto dello storno.
10. ORDINI10.1 L’Ordine, inviato per iscritto da CARRARO, dovrà essere confermato per iscritto dal Fornitore entro 3 giorni lavorativi dall’invio; in mancanza, l’Ordine si intenderà tacitamente accettato. L’ordine non è cedibile da parte del Fornitore, neppure parzialmente.
11. TERMINI DI CONSEGNA11.1 I termini di consegna indicati da CARRARO sono tassativi ed essenziali. Nel caso in cui la data di consegna concordata non potesse essere rispettata, il Fornitore dovrà informare CARRARO con un preavviso di almeno (4) settimane.
11.2 CARRARO si riserva il diritto di restituire le forniture, oggetto di consegne anticipate rispetto al termine concordato, senza necessità di autorizzazione al reso e a spese e rischio del Fornitore. In caso di accettazione, il deposito dei Prodotti fino alla data di consegna convenuta avverrà a spese e a rischio del Fornitore.
11.3 In caso di ritardi nelle consegne, CARRARO si riserva il diritto di:
a) pretendere l’esecuzione dell’ordine in tutto o in parte e applicare una penale – salvo diverse misure concordate tra le Parti – pari a:
(i) 0,5 %, per ogni giorno di ritardo, entro il 5° giorno di calendario di ritardo;
(ii) 1% per ogni giorno di ritardo, oltre il 5° giorno di calendario di ritardo;
del valore complessivo della riga d’ordine, alla quale si riferiscono i Prodotti consegnati in ritardo, e comunque non oltre il 5% del valore totale della medesima riga d’ordine. È’ fatto salvo in ogni caso quanto previsto al precedente paragrafo “Garanzia dei prodotti”.
b) risolvere, con effetto immediato, l’ordine di pieno diritto ai sensi ed effetti dell’art. 1456 c.c. dandone semplice comunicazione per iscritto al Fornitore, impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti;
c) sospendere i pagamenti;
d) restituire la fornitura, oggetto della consegna, a spese e rischio del Fornitore, senza formale autorizzazione al reso da parte del Fornitore. Salvo diversi accordi presi in forma scritta tra le Parti.
11.4 La consegna avverrà per resa franco stabilimenti CARRARO, in via Caltana 24, 35011 Campodarsego (Padova), a rischio e pericolo del Fornitore, salvo diversa pattuizione per iscritto.
11.5 Le condizioni e le modalità di imballo dovranno essere concordati con CARRARO e dovranno essere tali da garantire comunque l’integrità dei Prodotti, sia per i campioni, che per i Prodotti e/o i ricambi. E’ tassativa la corretta esposizione in ogni imballo dei documenti identificativi del Prodotto, con indicazione di: a) quantità, b) codice CARRARO del Prodotto, c) descrizione completa dei Prodotti contenuti nell’imballo.
12. QUANTITATIVI ORDINATI12.1 Le quantità di consegna indicate nell’Ordine sono vincolanti e inderogabili tra le Parti. È fatto pertanto divieto al Fornitore di effettuare consegne parziali se non espressamente autorizzate da CARRARO.
12.2 Nel caso di consegna di quantitativi diversi da quelli indicati nell’Ordine per causa imputabile al Fornitore, CARRARO, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio:
di restituire a porto assegnato i Prodotti in eccesso a spese e rischio del Fornitore, senza necessità di formale autorizzazione al reso da parte del Fornitore;
di trattenere i Prodotti in eccesso, che verranno pagati unitamente alla fattura della successiva fornitura di Prodotti del medesimo tipo. In tal caso, CARRARO addebiterà al Fornitore gli ulteriori costi di magazzino per i Prodotti in eccesso trattenuti.
13. SUB-FORNITURA13.1 Qualora il Fornitore intenda avvalersi di sub-fornitori (incluso fornitori di materie prime), dovrà darne comunicazione per iscritto a CARRARO, per consentire a quest’ultima di esprimere un giudizio, approvare qualitativamente e omologare tali sub-fornitori.
14. PROPRIETà INDUSTRIALE14.1 Il Fornitore riconosce espressamente che CARRARO è e rimane il solo ed unico titolare di tutti i diritti di proprietà industriale sui Prodotti, così come di ogni e qualsiasi know-how relativo ad essi che non sia di pubblico dominio, in qualsiasi forma o mezzo esso si presenti.
14.2 Il Fornitore si impegna a non fare uso alcuno, direttamente od indirettamente, per proprio conto o per conto di terzi, di informazioni o dati relativi alla tecnologia, al know-how ed alle procedure operative in genere adottate da CARRARO, delle quali sia per qualsiasi ragione venuto a conoscenza in esecuzione delle presenti Condizioni. Eventuali deroghe dovranno essere concordate per iscritto tra il Fornitore e CARRARO.
15. OBBLIGO DI SEGRETEZZA15.1 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali ed a non rivelare a costruttori concorrenti di CARRARO e/o a terzi qualsiasi notizia, tecnologia e/o informazione di natura tecnica, commerciale e finanziaria contenuta in supporti cartacei, informatici od elettronici trattati in esecuzione delle presenti Condizioni.
15.2 È fatto espresso divieto al Fornitore di fornire qualsiasi documento inerente le Specifiche Tecniche a eventuali sub-fornitori. Laddove ciò non fosse possibile, il Fornitore adotterà tutte le precauzioni necessarie (ad es., cancellazione di tutti i riferimenti a CARRARO) affinché il sub-fornitore non venga a conoscenza della origine di tali documenti.
16. DIVIETO DI CONCORRENZA16.1 Il Fornitore si obbliga, per il periodo di 5 anni dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni, a non compiere, quale preponente, agente o distributore, sia per proprio conto che in associazione con terzi, quale amministratore o procuratore, o come socio di qualunque società, attività commerciale o atti di commercio di qualsiasi natura, consistenti o connessi con la produzione, la vendita, la commercializzazione, la distribuzione o la promozione di qualunque prodotto identico, simile o comparabile per proprietà e qualità con i Prodotti.
17. RESTITUZIONI
17.1 Su semplice richiesta scritta di CARRARO, il Fornitore dovrà restituire a CARRARO tutte le Attrezzature, i campioni nonché tutti i documenti, tecnici e commerciali, di proprietà di CARRARO di cui sia venuto in possesso, e conformarsi alle istruzioni fornite da CARRARO in ordine alla loro riconsegna, rottamazione, conservazione o utilizzazione per la produzione dei ricambi.
18. legge applicabile e CONTROVERSIE18.1 Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana.
18.2 Per tutte le controversie relative all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione dalle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.